da “Gestire lo studio”, la rubrica di Paola Parigi su Il Sole 24 Ore.
L’integrazione europea nella professione forense è un fatto. In attesa dell’esito della discussa proposta Bolkestein, la Direttiva sul libero stabilimento degli avvocati è già legge (Direttiva 98/5 Ce, recepita con Dlgs 96 del 2001) e consente agli avvocati europei di esercitare fuori dai confini del proprio Stato e, dopo tre anni, di ottenere l’iscrizione all’Albo per esercitare con il titolo del paese ospitante, mediante una formula che può dispensarli dal superamento dell’esame di abilitazione.
Per fare un esempio, un avvocato tedesco che eserciti a titolo continuativo la propria attività in Italia, dovrà iscriversi a una sezione speciale dell’Albo dell’Ordine presso cui esercita, diventando così avvocato “stabilito”. Dopo tre anni di comprovabile effettivo esercizio di diritto italiano, potrà chiedere di essere iscritto all’Albo senza sostenere l’esame, diventando così un avvocato “integrato” a tutti gli effetti. Ci si pone il problema di come affrontare questa temuta ondata di piena di avvocati stranieri che vengono visti come concorrenti potenziali.
Non si tiene invece conto dell’opportunità che questa normativa rappresenta, o dovrebbe rappresentare, per gli italiani di uscire dai confini ed esercitare con successo all’estero. Ad oggi il caso riguarda senz’altro un numero limitato di legali, ma per contrastare l’affollamento in Patria e per aprire ai giovani avvocati nuovi potenziali mercati, sarebbe assolutamente opportuno includere l’esercizio all’estero come esperienza temporanea in qualunque percorso formativo, con opzione di trasformarla in una scelta definitiva e appagante.
Sempre più studi italiani aprono sedi in Europa, ma ancora più lo fanno le aziende italiane. La notevole opportunità della nascita di mercati di lingua italiana all’estero, potendo fornire assistenza sia in madrepatria che nel paese di stabilimento, rappresenta, sotto tutti i punti di vista, un quid pluris di estremo interesse per uno studio. Per questa ragione, se il livello di inglese (e/o di una diversa lingua) e ancora più l’aver vissuto e lavorato all’estero rappresentano ormai un elemento imprescindibile in qualunque buon curriculum, anche la conoscenze approfondita dei sistemi giuridici stranieri è un elemento sempre più qualificante.
Naturalmente il diritto di stabilimento riguarda solo l’Unione europea e la norma non si applica ai paesi extracomunitari, come i nuovi mercati indiano o cinese, né a quello statunitense. Tuttavia un’esperienza unita, perché no, a un titolo da solicitor inglese, ottenibile secondo la procedura della direttiva 98/5 Ce, consentirebbe agli avvocati italiani di essere interessanti per qualunque studio internazionale che abbia uffici in quei paesi al pari di colleghi stranieri. Purtroppo la realtà del nostro Paese è ancora molto lontana da questa visione, lo sono le Università, gli stessi studenti e ancora e soprattutto gli avvocati. Raramente uno studio è disposto ad investire sui giovani consentendo loro di passare un periodo all’estero a studiare, né per reciprocità mette a disposizione uno spazio ad avvocati stranieri che desiderino lavorare temporaneamente in Italia.
Le law firm internazionali hanno una maggiore predisposizione, ma non così diffusa quanto si potrebbe pensare, nel senso che la facoltà di viaggiare negli altri paesi di solito riguarda gli avvocati della casa madre, non altrettanto i membri degli uffici regionali. Molto è ancora lasciato alla capacità individuale di costruirsi (e pagarsi) una formazione adeguata che comprenda lo studio delle lingue e del diritto comparato, europeo e internazionale e l’approfondimento del diritto straniero che, insieme alla deontologia e a un periodo di pratica all’estero, sono il piano di studi ideale per l’aspirante avvocato “da esportazione”