da “Gestire lo studio”, la rubrica di Paola Parigi su Il Sole 24 Ore.
Conto alla rovescia per l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile legata all’attività professionale degli avvocati. Un tema di cui si discute da tempo, fin dalla direttiva Bolkenstein, approvata nel 2006 e adottata in Italia solo nel 2010. All’epoca, l’introduzione dell’obbligo di assicurarsi per l’errore professionale sembrava imminente, salvo poi sfumare, in attesa dell’approvazione della legge di riforma della professione, mai emanata. A imporre le polizze per i legali (e per gli altri professionisti) sono stati infine i provvedimenti adottati d’urgenza dal Governo lo scorso anno.
In particolare, il decreto legge 138/2011, all’articolo 3, comma 5, lettera e), impone di prevedere, nel Dpr incaricato di riformare le professioni atteso entro il 13 agosto 2012, l’obbligo per il professionista di stipulare un’assicurazione «per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale» e di rendere noti gli estremi e il massimale della polizza al cliente in sede di conferimento dell’incarico. Inoltre, anche per le società di capitali per l’esercizio delle professioni – previste dall’articolo 10 della legge 183/2011 e in atte- sa del regolamento attuativo – è obbligatoria «la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale».
Così, anche in Italia gli avvocati dovranno dotarsi di una copertura assicurativa che tenga indenni i loro clienti da errori professionali e negligenze. La copertura è già obbligatoria in 21 Paesi dell’Ue, mentre è ancora volontaria, oltre che nel nostro Paese, a Cipro, in Grecia e in Lettonia. Le formule adottate in Europa sono diverse: per esempio, in Belgio vige anche la copertura per il comportamento inadeguato (la assurance indelicatesse), mentre in Germania l’assenza o la decadenza della polizza comportano per l’av- vocato la mancata iscrizione all’albo o la revoca.
I modelli assicurativi, nonostante l’armonizzazione della Bolkestein, sono in sostanza due: le polizze “Losses occurring”, che coprono l’avvocato dal rischio per i fatti commessi in vigenza del contratto, e quelle “Claims made” – prese a modello anche in Italia – che tutelano il professionista per gli errori oggetto di richieste di risarcimento durante il periodo di vigenza. L’assicurazione professionale ha il compito di tutelare sia il cliente, garantendogli un risarcimento, sia il professionista, ma levandolo dal rischio di paga- re gli errori involontari. Sulle clausole da inserire nelle polizze si confrontano due scuole di pensiero, rappresentative delle esigenze dei diversi professionisti: da un lato, i singoli e, dall’altro, gli studi associati che affiliano numerosi professionisti come collaboratori parasubordinati. Per i primi, il rischio di errore è maggiore per frequenza ma minore per gravità. Se infatti, lavorando da soli è probabile perdere il controllo di termini o scadenze, si dedica però più attenzione alle pratiche al crescere del loro valore o della loro delicatezza. Per i grandi studi, invece, le pratiche sono tutte, tendenzialmente, di alto valore, ma le tante mani che contribuiscono alla loro lavorazione fanno aumentare i rischi di errori, solo in parte bilanciati dai controlli di qualità e dalla proceduralizzazione del lavoro.
Quindi, nell’individuare le clausole della polizza professionale “ideale”, la discussione si sposta sul difficile equilibrio tra copertura e costi del premio, oscillanti in base alle eventuali franchigie e ai differenti massimali. I giovani o piccoli studi, che puntano alla copertura dai lievi e potenzialmente frequenti errori, possono stipulare polizze con zero franchigia a fronte di un massimale ridotto; mentre ai grandi studi converrà l’esatto opposto, potendo far fronte a risarcimenti diretti per i piccoli importi ma volendo tutelarsi dal rischio di errore in pratiche di enorme valore.
Le norme sull’assicurazione obbligatoria permettono di negoziare le polizze anche al Consiglio nazionale forense e alla Cassa di previdenza. È però probabile che, a fronte delle convenzioni che questi enti stipuleranno, si farà strada un filone di polizze su misura negoziate dai broker; sperando che non si arrivi alle polizze soprannominate “Never pay policy” degli Stati Uniti: la loro complessa negoziazione fa lievitare clausole e codicilli che le rendono scarsamente effettive.