di Paola Parigi
Sono meno di un terzo – secondo stime di broker del settore – gli avvocati che hanno già stipulato una polizza assicurativa per la Rc professionale. E questo benché la professione forense sia esposta a numerosi rischi di errore, che possono dipendere da termini e decadenze processuali, errori o mancanze che rendono gli atti annullabili, ritardi nei rimedi e nelle impugnazioni o errori di valutazione nella consulenza o di impostazione procedurale di una causa. La mancanza di cultura della prevenzione e della gestione del rischio professionale ha risvolti anche sulla qualità del servizio offerto da molte compagnie assicuratrici, il che, complice la crisi economica, si traduce in una selva di polizze vendute a poco prezzo, che tutelano poco e male l’avvocato.
I legali devono quindi valutare con attenzione la loro situazione e poi cercare le garanzie più adatte. Innanzitutto, prima di stipulare il contratto, è indispensabile leggere – e capire – tutte le clausole: la professionalità del consulente nel chiarirne ogni aspetto è già un buon indice di valutazione. Occorre tenere presente che le polizze preconfezionate o “convenzionate” spesso rispondono più alla logica politica dell’ente che le ha stipulate (ovvero cercare il consenso tenendo premi bassi) rispetto alle vere esigenze degli assicurati, che restano esposti inconsapevolmente a molti rischi. C’è poi da considerare che, in Italia, le polizze elencano in modo tassativo gli eventi e le attività assicurate. I professionisti devono quindi ragionare sulle tutele di cui hanno bisogno in base alle attività che svolgono. Si deve ricordare anche che l’errore potrebbe essere commesso in una “veste” diversa da quella usuale. Per esempio, se l’avvocato si assicura solo per la propria consueta attività (come la consulenza e assistenza in giudizio nel settore civile), ma commette un errore mentre è incaricato di una curatela fallimentare, potrebbe non essere coperto in caso di richiesta di risarcimento.
Quanto alle clausole, è bene che i professionisti si accertino (si veda anche la scheda a fianco) che la garanzia sia piena, valutino la misura del massimale e degli eventuali sottolimiti e privilegino la franchigia (che ha un importo fisso) rispetto allo scoperto (che, essendo proporzionale, può arrivare a cifre importanti). Il premio è il prezzo del rischio che la compagnia si accolla: a un premio basso, di norma, corrispondono tutele basse, molte esclusioni di risarcimento e, in generale, maggiori insidie per l’avvocato. Se viene previsto un meccanismo di regolazione del premio, parametrandolo al volume di affari dichiarato inizialmente dall’assicurato, attenzione a versare il conguaglio nel caso che il fatturato si riveli, a consuntivo, maggiore di quello ipotizzato: la copertura potrebbe essere sospesa o ridotta in proporzione al premio effettivamente versato. È poi opportuno preferire polizze che prevedono tempi congrui per la denuncia del sinistro e termini di preavviso non troppo lunghi per la disdetta.
Infine, non va dimenticato che la giurisprudenza considera la colpa del professionista una colpa specifica. Non sarà quindi sufficiente dimostrare di aver adottato la “diligenza del buon padre di famiglia” nel gestire l’errore, ma servirà provare quella media del professionista. In generale, è opportuno che negli studi si faccia strada la prassi di adottare meccanismi di prevenzione, valutazione e gestione del rischio.