di Paola Parigi
Il Dpr 137/2012. in vigore da oggi, di riforma degli ordinamenti professionali consente all’articolo 4 «con ogni mezzo, la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate».
La norma introduce la possibilità di pubblicizzare i compensi per le prestazioni.
Il testo, però, mantiene, l’ambigua definizione di «pubblicità informativa», che in senso tecnico (pubblicitario) costituisce un ossimoro: la pubblicità è promozione, non informazione.
I due concetti sono così di- versi ed estranei l’uno all’altro da poter essere quasi considerati opposti; in più, la dichiarazione di libertà di informazione è pleonastica, dato che è tutelata, per tutti, dall’articolo 21 della Costituzione e trova, per il professionista, l’invalicabile limite del segreto professionale.
La pubblicità dovrebbe invece consentire al professionista di presentare e promuovere liberamente idee, servizi e pro- dotti nelle forme accattivanti ed evocative consone al linguaggio e alle caratteristiche culturali del pubblico cui sono dirette.
Come anticipato, rappresenta invece una novità significativa la dichiarazione esplicita del Dpr che siano pubblicizzabili anche «la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni». Si tratta di un passo avanti perché non autorizza gli ordini a censurare queste informazioni con il limite generico di «dignità e decoro della professione».
È ambigua, invece, la scelta del legislatore, nonostante il Consiglio di Stato avesse dato indicazioni in senso opposto, di mantenere «la connotazione della pubblicità come “funzionale all’oggetto”, perché ritenuta utile ad evitare che la pubblicità possa assumere caratteri di eccentrica estraneità ai contenuti professionali stessi».
L’eccentrica estraneità di un messaggio pubblicitario, spesso ne costituisce il nucleo, l’anima creativa. La scelta del claim, dei pay-off, ovvero di quegli slogan, messaggi, proposizioni che consentono la cristallizzazione del messaggio pubblicitario nella mente del pubblico, è, specie quando funziona, piuttosto eccentrica e spesso estranea al contesto specifico.
Nel caso degli avvocati, per esempio, nel mondo sovraffollato di informazioni in cui viviamo, nel quale il cliente si informa (o può farlo) su internet persino sui precedenti della Cassazione prima di rivolgersi al legale, quello che il professionista potrebbe e dovrebbe promuovere, se potesse – veramente – farsi pubblicità, altro non è che la sua peculiarità, quel quid che possa distinguerlo, per forza creativa o evocativa, dalla massa indistinta (dal punto di vista del cliente/consumatore/pubblico), di colleghi/concorrenti tutti uguali.
Non basta e non serve, ad esempio, che un avvocato sostenga di essere esperto in diritto penale, civile o altro. Oltre al dubbio che possa dichiararsi “specializzato” più di quanto non potesse prima dell’entrata in vigore del decreto, dato che la specializzazione è legata, stando alla formulazione dell’articolo 17 bis del Codice deontologico forense, a titoli specifici accademici o superiori, non è chiaro se l’articolo in questione dovrà ritenersi superato o essere modificato alla luce del Dpr.
All’avvocato del nostro esempio occorrerebbe altro. Dovrebbe poter dire per quali clienti e in quale occasione ha acquisito la propria esperienza, sia nella forma dell’elenco di esperienze o track record, che molti clienti richiedono prima di affidare la propria operazione ad uno studio, sia in altre forme, come l’endorsment (raccomandazione da parte dei clienti), o l’uso di testimonial (clienti che parlano dei professionisti negli spot o nelle pubblicità); dovrebbe poter utilizzare immagini retoriche e fantastiche per evocare le proprie caratteristiche peculiari.
Invece è ancora lecito il dubbio che uno studio possa pubblicare, anche se con il loro consenso, i nomi delle aziende per le quali ha lavorato (violazione del segreto), o venga ricordato in uno spot da un cliente famo- so con parole che riguardano la sua competenza, affidabilità, professionalità (mancata funzionalità all’oggetto).
Per categorie come quella forense, che scontano così tante difficoltà di modernizzazione, è quanto mai urgente appropriarsi delle forme di promozione utili a una efficace comunicazione con il cliente, o perché creano una brand awarness, cioè dotano il nome dello studio di una reputazione con una eco più ampia di quella che spontaneamente deriva dal contatto diretto e dal passaparola, o perché consente al cliente potenziale di conoscere nel- lo specifico la competenza e l’esperienza del professionista a cui si affida.
Il problema nascosto, inoltre è quello del costo della pubblicità, che spesso va ben al di là del budget delle attività di marketing di uno studio professionale, sempre ammesso, naturalmente, che ne sia stato concepito e redatto uno.