da “Gestire lo studio”, la rubrica di Paola Parigi su Il Sole 24 Ore.
I legali in Italia sono oltre 150mila. L’appartenenza all’Albo consente a tutti di fornire un servizio “qualificato”. Permane però l’asimmetria informativa, tra cliente e professionista, ossia l’incapacità di valutazione dei servizi forniti, in relazione alla congruità del prezzo o del risultato ottenuto. Questo accade anche perché non sempre è chiaro quale sia il livello di autonomia dell’avvocato rispetto all’organizzazione in cui opera, né il grado di responsabilità economica impiegata nell’attività.
Una delle norme che più di altre frena il processo di modernizzazione e di integrazione nella Ue è quella che impedisce agli avvocati di mantenere il proprio titolo e l’iscrizione se impiegati stabilmente presso un ente, azienda (o studio legale) con un rapporto di lavoro subordinato. Tale divieto risale al regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, “Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36. E costituisce un’iniqua disparità di trattamento tra i professionisti forensi in Europa, tutta in danno della maggioranza degli avvocati e dei consumatori italiani. Nel nostro Paese non è consentita la figura dell’avvocato salariato, come accade in Germania, Inghilterra e Francia, dove addirittura è in vigore un contratto collettivo. Secondo l’obiezione più comune, se l’avvocato lavorasse come dipendente perderebbe ipso facto, la propria autonomia.
Se così fosse, non si spiegherebbe allora la deroga per i dipendenti degli uffici legali presso gli enti pubblici. L’autonomia piuttosto è minata dalle incertezze economiche e dall’agguerrita concorrenza. La norma del ’33 mirava a consolidare uno status di tipo corporativo, ma nell’attuale mutato scenario ha perso la propria ragione d’essere. Se il divieto cadesse, i 150mila iscritti probabilmente aumenterebbero, ma non sarebbero più tutti liberi professionisti concorrenti. La questione è spinosa e riguarda anche le discussioni sul riconoscimento della figura del “giurista d’impresa”, che oramai, per effetto dell’esclusione dall’Albo, sta acquisendo un’identità autonoma. Restando però agli aspetti organizzativi degli studi legali, l’esistenza dell’avvocato salariato consentirebbe alla categoria di uscire dall’attuale ipocrisia in cui versano molti dei “liberi professionisti” che fatturano a un unico cliente (lo studio per cui lavorano) e che non sono nemmeno proprietari del Codice civile che consultano.
Costringerebbe poi gli avvocati a una scelta più legata alle proprie possibilità economico-gestionali, connesse all’esperienza e alla specializzazione, senza necessariamente rinunciare alla propria dignità professionale, che è, e resterebbe, come l’autonomia, un dovere deontologico. Se l’opzione fosse data, al momento di affrontare le scelte professionali, ciascuno potrebbe meglio valutare i pro e i contro di una gestione autonoma, della forma societaria o associativa (anche interprofessionale), dando spazio a diverse forme organizzate che mutuerebbero dal modello “imprenditoriale” la logica e la diversa ripartizione del rischio e dell’utile tra avvocati proprietari e avvocati dipendenti. Per non parlare della mutata utilità del periodo di pratica che, ove si inquadrasse in un vero e proprio “apprendistato” retribuito, farebbe uscire allo scoperto le sacche sommerse di parziale o totale incongruità dell’istituto (piaga denunciata già a suo tempo, da Calamandrei). Il successo sul mercato infine opererebbe una selezione tra gli studi di ciascun tipo, favorendo probabilmente l’esercizio in forma associata