di Paola Parigi
Si parla di assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale dai tempi della direttiva Bolkenstein (2006, ratificata nel 2010), poi nel decreto liberalizzazioni (138/2011) che la imponeva dallo scorso agosto e, dopo la proroga di un anno, se ne riparla in questi giorni.
È una buona occasione per fare il punto sulle conseguenze pratiche in tema di responsabilità professionale dell’avvocato e sintetizzarne gli aspetti principali. Il concetto stesso ha limiti piuttosto precisi: un avvocato che commette un errore o che, per negligenza, non compie il suo dovere, è tenuto a risponderne al cliente danneggiato.
Diverse le conseguenze nel caso di un avvocato libero professionista, di un socio di associazione/società tra avvocati o di un collaboratore di uno studio legale. Tolto il primo caso, negli altri sussisterà la solidarietà dei soci e del titolare o co-titolare del mandato, ma bisognerà attendere la nascita delle Srl e Spa tra avvocati per valutare gli effetti della limitazione della responsabilità dei soci. Ancora diverse saranno le conseguenze se, in luogo di un errore, si verifica un evento fortuito, o un fatto doloso o colposo che provochi danni, anche se non derivante direttamente dall’attività, come ad esempio un incendio o un’alluvione che danneggino l’ufficio e i documenti, un furto, un attacco di hacker o di virus informatico o, peggio ancora, di una malattia che renda difficile o impossibile l’attività.
La gestione del rischio è una prassi che non ha mai incontrato fortuna tra i professionisti forensi, mentre è sentita da tecnici e contabili. Ingegneri e commercialisti adottano misure di prevenzione con procedure interne di distribuzione e controllo dell’attività. Nel caso di uno studio legale, andrebbero introdotte procedure per l’acquisizione di informazioni sul cliente, sugli assunti che enuncia e sui quali basa la sua richiesta di assistenza, così come per la delega di compiti ai collaboratori, che andrebbe limitata alle attività meno rischiose e sottoposta a un rigoroso controllo.
La buona prassi impone di assicurare la propria attività contro l’errore e le evenienze fortuite. In ogni caso la polizza diventerà obbligatoria non da metà agosto, come per le altre categorie, ma al termine dell’iter previsto dalla riforma forense.
L’avvocatura non si è sottratta a questo obbligo con la “riserva di legge” che l’ha collocata fuori dal decreto liberalizzazioni. L’adozione in extremis di legislatura e di anno della legge 247/2012 sulla professione forense ha riaffermato il principio della polizza obbligatoria, poiché solo una minoranza (inferiore al 20%), degli iscritti all’albo aveva già spontaneamente assicurato la propria attività contro gli errori. Le prassi, anche se buone, non è detto siano diffuse.
La polizza, concepita sul modello “claims made”, copre il detrimento inferto al cliente solo nel momento in cui scopre, subisce davvero un danno e soprattutto ne rivendica il risarcimento. La polizza prevede un periodo di retroattività e copre anche i risarcimenti richiesti oggi per errori di ieri, ma questa, come altre clausole – franchigia, ultrattività e massimale – possono essere negoziate con la compagnia (tramite un broker), se il professionista non si accontenta della “polizza standard”.
La difficoltà nell’azionare la polizza sarà legata alla prova dell’errore, che grava sul professionista che, per essere sollevato dal risarcimento, dovrà dimostrare che la propria condotta è involontaria e all’errore non vi è rimedio, altrimenti sarà responsabile per colpa o dolo. A nulla vale l’obiezione che la prestazione professionale concretizzi un obbligo di mezzi e non di risultato: se non viene raggiunto per colpa dell’avvocato, sarà tenuto a risarcire il cliente, come ha di recente statuito la Cassazione civile (4781/2013), per inadempienza degli obblighi del contratto di mandato, operante sia «se l’obbligazione dedotta nel contratto di prestazione d’opera si considerasse di risultato per la non eccessiva difficoltà della vicenda nella quale si è concretato l’errore, sia dal punto di vista della prestazione del mezzo della propria prestazione d’opera, se la considerasse prestazione di mezzi».