Con delibera del 18 giugno 2020, il Consiglio Nazionale Forense ha modificato il Regolamento per la formazione continua in tema di equipollenza dei corsi di formazione professionale ai fini dell’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Con delibera 18 giugno 2020, n. 228, il CNF ha approvato la modifica al Regolamento per la formazione continua n. 6/2014, emanato dallo stesso CNF, attraverso l’inserimento del nuovo articolo 22 bis rubricato “Equipollenza dei corsi di formazione professionale ai fini dell’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202”.
Secondo il nuovo art. 22 bis del Regolamento, la frequenza e il superamento, con esito positivo, dei corsi di formazione professionale, disciplinati dal medesimo Regolamento, costituiscono titolo per l’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC).
Per poter costituire titolo per l’iscrizione nel registro OCC, i corsi devono presentare i seguenti requisiti:
Ove i corsi in questione risultino organizzati da uno dei soggetti di cui agli articoli 9 e 10 (CNF e COA) del Regolamento per la formazione continua, l’istanza per ottenere la dichiarazione di equipollenza, contenente l’indicazione dei requisiti individuati, viene inviata tramite PEC al Consiglio Nazionale Forense, il quale decide sulla stessa, con provvedimento motivato, entro 90 giorni dalla sua ricezione.